IL PATTEGGIAMENTO IN MATERIA DI INCIDENTI STRADALI.
L ‘A.I.V.I.S. – Onlus, “Associazione Italiana Vittime e Infortuni della Strada”, promuove la raccolta firme per la modifica della legge sul patteggiamento, affinchè persone che si rendono responsabili di gravissimi delitti, quali l’omicidio commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, che colpiscono in maniera indelebile migliaia di famiglie ogni anno, non possano più beneficiare di sconti di pena.
Se è vero che tutti possiamo purtroppo incorrere in un incidente stradale anche se guidiamo correttamente, ci sono casi in cui guidare a folle velocità in città, o guidare sotto l’effetto di alcol o di sostanze psicogene, significa non solo violare le norme di circolazione, ma soprattutto predisporsi potenzialmente a produrre danni all’altro.
Sono questi specifici casi a non dover poter avvalersi del patteggiamento o di sconti di pena.
Per questo chiediamo che all’interno dell’art. 444 codice di procedura penale, nel paragrafo 1–bis sia introdotto anche l’art. 589 c.p. (Omicidio colposo) tra i reati esclusi dall’applicazione del comma 1 art. 444 c.p.p., che oggi garantisce all’imputato di beneficiare dello sconto di pena fino a un terzo.
Chiediamo altresì un inasprimento delle pene previste dall’art. 589 codice penale (omicidio colposo) mediante l’aumento della pena prevista per il secondo comma dell’art. 589 c.p. (dai due anni di reclusione attualmente previsti come pena base, ai tre anni di reclusione) secondo il seguente nuovo dettato normativo: “Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
Si applica la pena della reclusione da quattro a dodici anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2 lettera c) del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.”
Ciò assume anche un valore di prevenzione.
Avv.to Giuseppe Bellanca
Vicepresidente AIVIS