Indicazioni per le vittime di incidente
a cura dell’Associazione Italiana Vittime e Infortuni della Strada in collaborazione con lo Studio Legale Avv. Giuseppe Bellanca (vicepresidente AIVIS)
Nei casi di incidente stradale grave con feriti, o, comunque, in caso di incidente stradale di una certa entità la prima cosa da fare è quella di chiamare il 118, e attivare i vigili del fuoco 115, qualora ci fossero situazioni che ne richiedono la presenza (persone bloccate nelle auto, possibilità di incendio).
L’importante è attivare tempestivamente gli aiuti sanitari e le forze di polizia e, nel contempo, segnalare l’incidente stradale agli altri veicoli con la segnaletica apposita.
Per avere soccorso e per far intervenire sul posto una forza di polizia, chiamate il SOCCORSO PUBBLICO DI EMERGENZA (113); ricordatevi di indicare con la maggiore precisione possibile il luogo dell’incidente e le condizioni delle persone coinvolte (illesi, feriti e vittime). Sarà il 113, grazie alle vostre indicazioni, ad attivare i mezzi di soccorso necessari, ed a farli giungere sul posto.
Altri numeri telefonici utili sono:
115: VIGILI DEL FUOCO
112: CARABINIERI
116: SOCCORSO STRADALE ACI (obbligatorio sulle autostrade)
Soprattutto se l’incidente stradale appare grave non spostate i mezzi e cercate di individuare eventuali testimoni, segnalandoli anche all’autorità che interverrà per i rilievi.
Se uno dei mezzi coinvolti si dilegua cercate di ricordarne non solo il numero di targa, ma anche le caratteristiche (tipo, colore, carico) e gli elementi generali degli occupanti (quanti erano a bordo, il sesso, l’età, ecc.) al fine di favorire le indagini per individuare gli interessati.
Le persone coinvolte ed i testimoni possono contribuire in maniera fondamentale alla ricostruzione della dinamica dell’incidente stradale, informando sui fatti a loro conoscenza le forze dell’ordine intervenute e su quant’altro possa fare chiarezza riguardo all’accaduto.
Districarsi tra risarcimenti e processi
Se per qualsiasi motivo non può essere applicata la procedura CID, l’interessato invia all’assicuratore dell’altro veicolo e al proprietario del mezzo (per conoscenza), una richiesta di risarcimento dei danni subiti mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
In ogni caso occorre che entrambi gli assicurati presentino entro tre giorni dall’incidente al proprio assicuratore la denuncia di sinistro.
Se vi sono state lesioni personali il danneggiato può presentare personalmente – entro 3 mesi ad un ufficio giudiziario (Commissariato, Stazione Carabinieri, etc.) querela contro il responsabile anche se ignoto. La querela può essere successivamente ritirata.
Se è stata sporta querela, l’Autorità Giudiziaria chiede copia della relazione d’incidente al Comando che l’ha rilevato. Quando nell’incidente non sia intervenuta alcuna forza di polizia, la stessa autorità può disporre delle indagini al fine di ricostruire l’accaduto. Avuto il rapporto, il Pubblico Ministero apre un procedimento penale.
In caso di incidente mortale, il procedimento penale inizia d’ufficio (cioè automaticamente). Il presunto responsabile viene quindi imputato di lesioni personali colpose lievi, gravi o gravissime o di omicidio colposo (a seconda della gravità dei casi) verso la vittima dell’incidente stradale.
A partire dalla data di apertura del procedimento penale, il danneggiato o i suoi superstiti possono costituirsi parte civile chiedendo la condanna del presunto responsabile ed il risarcimento del danno, che in questo caso dovrebbe essere liquidato dal Giudice penale.
Il procedimento penale viene seguito dal Pubblico Ministero che, svolta l’istruttoria preliminare, presenta al Giudice la richiesta di archiviazione oppure chiede che l’imputato sia processato (c.d. richiesta di rinvio a giudizio). Se il Giudice decide si svolta processo, fissa la data del dibattimento.
L’imputato può riconoscersi responsabile e concordare col Pubblico Ministero l’entità della pena da chiedere al Giudice (c.d. Patteggiamento, disciplinato dall’art. 444 c.p.p). Il Giudice può tuttavia rifiutare il patteggiamento, quando ritenga la pena non adeguata.
Il cittadino comunitario coinvolto in un incidente può farsi assistere in Italia anche da avvocato di altro Stato della U.E. purché unitamente ad avvocato italiano.
Se non si costituisce parte civile, se il procedimento penale viene archiviato o se si conclude con un patteggiamento, il danneggiato può rivolgersi per il risarcimento al Giudice Civile (Giudice di Pace per danni sino ad € 15.493,71, quindi Tribunale).
Il Giudice Civile può essere quello del luogo ove risiede il responsabile, quello ove ha sede la sua compagnia assicuratrice o del luogo ove è avvenuto l’incidente.
Queste brevissime informazioni non vogliono e non possono pretendere di sostituirsi all’esperienza e capacità professionale di quanti operano nel campo dell’infortunistica e delle assicurazioni. Vogliono invece essere solo informazioni sintetiche per il cittadino, vittima di incidenti stradali (subiti direttamente o dai propri familiari).