LA SICUREZZA PER I BAMBINI NEL TRASPORTO E’ REGOLATA DA UN ARTICOLO DEL CODICE DELLA STRADA.
Ancora alcuni non sono a conoscenza, che vi è una norma inserita nel codice della strada che regolamenta il trasporto dei bambini sui veicoli .
L’art. 172 del Codice della Strada, dispone infatti che i passeggeri di età inferiore ai 12 anni e di altezza inferiore a 1,50 m siano salvaguardati da un sistema di ritenuta omologato, adeguato al loro peso e alla loro statura.
Tale obbligo di utilizzare questi sistemi cessa quando il bambino compie i 12 anni o quando supera il metro e mezzo di altezza (anche se minore di 12 anni), perché da quel momento può utilizzare le cinture di sicurezza normali.
Si precisa che se il bambino ha 12 anni ma risulta di altezza inferiore al metro e mezzo, pur non essendo obbligatorio, è consigliabile continuare ad utilizzare il seggiolino di rialzo.
Importante è sapere che il seggiolino deve essere installato fino ai 9 chili di peso del bambino, e deve essere installato obbligatoriamente in senso contrario a quello di marcia.
Milano, 29 novembre 2011