GUIDA SENZA PATENTE .

E’ notizia che nello schema del governo sulle depenalizzazioni , la guida senza patente non è più reato ,ma illecito amministrativo

Sul Corriere della Sera  si legge “Oggi l’articolo 116 (XV comma) del Codice della Strada prevede la sanzione penale dell’ammenda (da 2.257 a 9.032 euro) per chi guida senza aver conseguito l’esame e per chi circola con la patente scaduta. Lo schema di decreto legislativo preparato dal ministro della Giustizia Andrea Orlando prevede di trasformare il reato in sanzione amministrativa solo per i casi in cui non ci sia recidiva. In pratica chi sarà scoperto a guidare senza patente per la prima volta eviterà sì il processo penale (che spesso finisce con la prescrizione), ma dovrà pagare una sanzione salatissima: da 5 mila a 30 mila euro. La seconda volta senza patente, nell’arco del biennio, c’è anche l’arresto fino a un anno e il calcolo della recidiva.”

Un solo ed unico commento :  il varare una legge o il depenalizzare un reato sono due azioni che debbono essere dettate da motivazioni di giustizia, di  rivalutazione del reato stesso alla luce di una società in  evoluzione.  Il significato di una depenalizzazione deve essere di natura etica e deve essere rappresentativo di una società che tutela , orientata al giusto, che comprenda anche il valore simbolico  di una pena  e dell’identificazione di una azione come reato. Che non perda di vista l’aspetto educativo per i giovani.

Chiediamoci dunque se la depenalizzazione della guida senza patente vada proprio in questa direzione.

Voltaire scriveva: “il sentimento di giustizia è così universalmente connaturato all’umanità da sembrare indipendente da ogni legge, partito o religione.

Purtroppo , è un sentire diffuso  che troppo spesso il sentimento di giustizia oggi  subisca    profonde  mortificazioni.  

Milano, 15 gennaio 2016

Manuela Barbarossa     Presidente AIVIS