L’OMICIDO COLPOSO DERIVANTE DA GUIDA DI VEICOLI

L’OMICIDIO COLPOSO DERIVANTE DA GUIDA DI VEICOLI Comparazione tra sistemi penali europei

L’OMICIDIO COLPOSO DERIVANTE DA GUIDA DI VEICOLI

Comparazione tra sistemi penali europei

DI ROBERTO CESANA

Attualmente in Italia l’omicidio commesso non intenzionalmente durante la guida di un veicolo, conseguente la violazione di norme sulla circolazione è previsto e punito dall’art. 589 del codice penale ed in particolare dal comma 2: “Se il fatto (cagionare per colpa la morte di una persona, art. 589/1° co. c.p.) è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.”.

La pena prevista consta di una certa gravità, considerando che in ragione del massimo edittale previsto, l’autore sarebbe passibile di arresto facoltativo in flagranza di reato.

Lo stesso articolo, al comma 3, prevede delle aggravanti specifiche: “Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Anche in questo caso il minimo ed il massimo della pena prevista fanno rientrare il reato nelle specie previste dall’art. 381 c.p.p., ovvero consentirebbero l’arresto facoltativo.

Ma perché quindi non si procede ad arrestare in flagranza di reato nessun “omicida stradale”?Perché l’art. 189 del D. Lgs. 285/92, il Codice della Strada, al comma 8, prevede che “Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall’incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all’arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.”.Ciò detto, quando l’autore del fatto versasse al momento dell’incidente in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, gli indizi di reità a suo carico fossero gravi e, sulla base di specifici elementi, vi fosse concreto pericolo di fuga è applicabile il fermo di indiziato di delitto (art. 384 c.p.p.).

Da questo quadro appare evidente che l’applicazione di un istituto giuridico che preveda la privazione della libertà di un “omicida stradale”, nell’immediatezza dei fatti è estremamente residuale.

Al momento processuale ed in sede di sentenza è onere del Giudice stabilire il quantum di pena, considerato che il range tra minimi e massimi previsti è sufficientemente ampio da essere tradotto, all’atto pratico, in misure, anche detentive, estremamente varie.

Il giudice, all’atto di determinare la pena deve considerare diversi elementi in ordine allo svolgimento dei fatti e alla personalità del reo. Ne discende l’importanza degli accertamenti tecnici ed investigativi svolti dalla polizia giudiziaria, al fine di poter dare un quadro quanto più esaustivo all’organo giudicante.

E nel resto dell’Unione, cosa stabiliscono gli ordinamenti?

Illustriamo la configurazione del reato e le pene cui soggiacciono i colpevoli in alcuni Stati, ed in particolare nel Regno Unito, in Francia, in Germania, in Austria, in Spagna e in Olanda.

Occorre sottolineare che i sistemi giuridici europei si fondano sia sul diritto positivo se di derivazione latina, sia sulla c.d. Common Law se appartenenti all’area di influenza giuridica inglese.

Regno Unito (Inghilterra e Galles)

Prendiamo avvio dal Paese elettivo della Common Law. Abbiamo fatto questa scelta per la particolare significatività del caso.

In Inghilterra sono in vigore due testi di legge che si integrano come nel resto d’Europa: un codice penale (Criminal Justice Act) ed un codice della strada (Road Traffic Act). Il Criminal Justice Act si compone di una serie di articoli e di schede di specifica che lo integrano. Sull’attuazione, sull’interpretazione e sulle pene inflitte vigila un organo indipendente, il Sentencing Guidelines Council, già denominato Sentencing Advisory Panel, che ha il compito di controllare l’uniforme applicazione della giustizia nel Paese, fornendo indicazioni orientative. Gli atti emanati potrebbero essere paragonati, mutatis mutandis per la differenza dei principi giuridici, a sentenze delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione. Nel 2003 erano state rilevate difformità applicative e di giudizio circa il reato di omicidio colposo a seguito di violazione alle norme sulla circolazione. Il Sentencing Advisory Panel ha quindi emanato la scheda “Death by dangerous driving”, traducibile in “Morte causata da guida pericolosa”. Già la denominazione del documento sottolinea il grado di responsabilità imputabile all’autore del fatto. Sintetizzandone il contenuto, attualmente la giustizia britannica segue questi principi:Colpevolezza e danni vengono divisi in tre livelli di gravità e, per ciascuno, viene determinato il range di pena da comminare e come determinarla, tenuto conto delle specificità di ogni singolo fatto, con l’esplicita previsione che se ci fossero più comportamenti contrari alla guida prudente, le nostre violazioni, il livello attribuito può essere aggravato:

“Livello 1 – Il reato più grave che riguarda una guida dalla quale si desume una scelta deliberata di ignorare le regole della strada e di un disprezzo evidente per il pericolo causato agli altri.

Questi reati sono suscettibili di essere caratterizzato da:

  • Una prolungata, persistente e deliberata “very bad driving” e / o

  • Il consumo di notevoli quantità di alcool o droghe che comporta una notevole menomazione delle percezioni e / o

  • Un gruppo di violazioni di gravità tale che, presi isolatamente o in numero minore avrebbe posto il reato al livello 2.

Punto di partenza: 8 anni di custodia

Gamma delle pene comminabili: 7-14 anni di custodia

Livello 2 – Questa è la guida che crea un rischio di pericolo sostanziale ed è caratterizzato da:

  • Velocità molto elevata, competizione con un altro conducente o

  • Grave distrazione evitabile durante la guida come la lettura o scrittura di un messaggio di testo (sms) per un tempo prolungato o

  • Guidare mentre la capacità di guida è compromessa a causa del consumo di alcool o droghe (livello di compromissione sensoriale inferiore a quello previsto dal livello 1), o come risultato di una condizione medica conosciuta o

  • Un gruppo di violazioni di gravità tale che, presi isolatamente o in numero minore avrebbe posto il reato al livello 3.

Punto di partenza: 5 anni di custodia

Gamma delle pene comminabili: 4-7 anni di custodia

Livello 3 – Questa è la guida che crea un rischio di pericolo significativo ed è caratterizzato da:

  • Guidare al di sopra del limite di velocità o ad una velocità che non è appropriato per le condizioni della strada e di traffico o

  • Guidare quando ci si è consapevolmente privato del sonno o di riposo adeguato o sapendo che il veicolo ha un difetto pericoloso o è manotenuto male o è condotto pericolosamente o

  • Manovra non protratta nel tempo gravemente pericolosa o

  • Guidare con distrazione evitabile o

  • Guidare ignorando gli utenti deboli della strada

Il punto di partenza e la sovrapposizione gamma con livello 2 è quello di consentire l’ampiezza del potere discrezionale necessario per ospitare le circostanze in cui vi sono significativi fattori aggravanti.

Punto di partenza: 3 anni custodia

Gamma delle pene comminabili: 2-5 anni di custodia

Francia

La normativa francese è molto simile a quella italiana, ma definisce maggiormente i comportamenti in violazione alle norme sulla circolazione che comportano un aumento di pena.

Anche oltralpe l’omicidio stradale non esiste come fattispecie autonoma, ma viene declinato come omicidio colposo commesso alla guida di veicoli. La legge 525 del 2011 ha modificato gli articoli 221-6 e derivati configurando una gamma di pene che variano tra i 5 e i 10 anni di reclusione e una multa variabile tra i 75.000 euro e i 150.000 euro.

Vediamo alcuni dettagli:

l’articolo 221-6 stabilisce una pena base per l’omicidio colposo, cioè determinato da errore, incuria, negligenza o violazione del dovere di diligenza o di precauzione imposto dalla legge o da un regolamento, di tre anni di reclusione e 45.000 euro di multa.

l’articolo 221-6-1 va ad esaminare l’omicidio colposo commesso dal conducente di un veicolo a motore. Stabilisce una pena di cinque anni di reclusione e una multa di 75.000 euro se vi sono state disattenzione, negligenza o violazione di obblighi di legge o regolamentari.

La pena è aumentata a sette anni di carcere e un 100.000 euro di multa se:

1 Il conducente ha commesso un violazione manifestamente deliberata di un particolare dovere di diligenza o di sicurezza, diverse da quelle di seguito indicate;

2 Il conducente era in stato di ebbrezza evidente o comunque con una concentrazione di alcol superiore ai limiti di legge ovvero ha rifiutato di sottoporsi alla misurazione del tasso alcolico;

3 Il conducente aveva usato sostanze stupefacenti, o ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti volti a verificarlo;

4 Il conducente non era titolare di patente di guida richiesta ovvero questa fosse stata ritirata, sospesa o revocata;

5 Il conducente ha superato il massimo pari o superiore a 50 km / h;

6 Il conducente, sapendo di aver causato un incidente, non si è fermato e ha tentato di sottrarsi alle responsabilità civili o penali.

La pena è aumentata a dieci anni di reclusione e una multa di 150.000 € in cui omicidio è stato commesso due o più delle circostanze di cui ai punti 1 e seguenti del presente articolo.

Interessante poi all’articolo 221-7 l’estensione alle persone giuridiche, per quella che noi definiremmo responsabilità oggettiva, di una serie di sanzioni di tipo interdittivo.

Germania

Anche in Germania il codice penale non prevede fattispecie specifica di omicidio stradale e gli incidenti con esito mortale vengono trattati come omicidi colposi commessi alla guida di un veicolo, con previsioni di pene e sanzioni accessorie molto lievi.

L’articolo 222 del codice penale prevede una pena massima di 5 anni di prigione o, in alternativa, un’ammenda. A livello di sanzioni accessorie, l’articolo 44 lascia al giudice, in sede di condanna, di sospendere la patente di guida fino a tre mesi nei confronti di un conducente sottoposto a pena detentiva (si badi bene che non è legato all’omicidio stradale, ma a generica detenzione per reati connessi alla guida di veicoli). L’articolo 69 contempla, per i conducenti considerati inidonei alla guida, la possibilità di sospendere la patente per 5 anni. Viene considerato inidoneo chi ha un comportamento di guida pericoloso, chi guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e chi non si ferma dopo aver causato un incidente con danni alle persone.

Chi viene condannato per omicidio colposo derivante da guida di veicoli in violazione alle norme sulla circolazione, perde 5 dei 18 punti disponibili.

Austria

Ancora più lassa ed insensibile alla materia appare la normativa austriaca. Secondo l’articolo 80 del codice penale chi commette un omicidio colposo è punibile con la reclusione fino ad un anno. Nel seguente articolo 81, che determina le aggravanti dell’articolo 80, non appare infatti nessun riferimento alla conduzione di veicoli a motore, anche se due delle tre aggravanti specifiche previste ben si adattano allo scenario della circolazione, poiché la prima si riferisce a condizioni particolarmente pericolose causate dalla negligenza e la seconda ad uno stato di ebbrezza o intossicazione tale che, intraprendendo l’attività che avrebbe poi causato la morte altrui, tale evenienza viene data come prevedibile e quindi imputabile all’omicida. Tuttavia la pena massima prevista in tali fattispecie è di tre anni, a nostro avviso molto bassa dopo aver esplicitato una categoria giuridica molto simile al c.d. dolo eventuale.

Spagna

Nel 2007 il codice penale spagnolo è stato modificato integralmente nel capitolo IV, titolato dei delitti contro la sicurezza della strada.

L’impianto è originale, rispetto a quelli sinora esaminati: agli articoli 379, 380 e 381 vengono sanzionati penalmente una serie di violazioni commesse alla guida dei veicoli a motore. Tralasciando l’articolo 379, concentriamoci sugli articoli 380 e 381.

L’articolo 380 dispone che “Chi guida un veicolo a motore o un ciclomotore con manifesta pericolosità e mette in pericolo la vita o l’integrità delle persone è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e divieto di condurre veicoli e ciclomotori per un periodo da 1 a 6 anni. Ricadono in questa previsione il superamento dei limiti di velocità e alcolemia indicati nell’art. 379 (+ 60 km/h su strade urbane, + 80 km/h su strade extraurbane; tasso di alcol nell’alito superiore a 0,60 milligrammi per litro o superiore a 1,2 grammi per litro nel sangue).”

L’articolo 381 dispone invece che “Se il conducente con consapevole disprezzo della vita altrui mette in pericolo la vita o l’integrità altrui è punito con la reclusione da 2 a 5 anni, il divieto di condurre veicoli a motore e ciclomotori per un periodo da 6 a 10 anni ed una multa stabilita dal giudice che fissa sia l’ammontare mensile sia la durata – compresa tra i 12 ed i 24 mesi – per cui deve essere pagata. Se invece il conducente guida con consapevole disprezzo ma non mette in pericolo la vita o l’incolumità altrui, le pene sono la reclusione da 1 a 2 anni, il divieto di condurre veicoli a motore e ciclomotori per un periodo da 6 a 10 anni ed una multa stabilita dal giudice che fissa sia l’ammontare mensile sia la durata – compresa tra i 6 ed i 12 mesi – per cui deve essere pagata.”

Di omicidio stradale, o meglio di “resultado lesivo […] cualquiera que sea su gravedad” tratta l’art. 382. Si tratta brevemente di accomunare qualsiasi verificarsi di evento dannoso per la persona in conseguenza dei comportamenti previsti dai due articoli sopra esaminati, con la sola implicazione che la pena che il giudice deve comminare appartiene alla metà più grave del range delle pene previste per il comportamento senza conseguenze. Per citare letteralmente “il giudice deve prendere in considerazione l’infrazione più gravemente punita, applicando la pena nella sua metà più alta e, in ogni caso, condannando al risarcimento della responsabilità civile.”

Resta poi comunque in vigore l’articolo 142 che sanziona con la reclusione da uno a quattro anni chi, per imprudenza causa la morte altrui. Se il fatto deriva da violazioni alle norme della circolazione il giudice sospenderà la patente di guida per un periodo da uno a sei anni.

Paesi Bassi

Nei Paesi Bassi l’omicidio stradale è previsto e sanzionato all’interno del Codice della Strada e non dal Codice Penale. La previsione di legge contempla la sanzionabilità penale della guida che mette in pericolo l’incolumità degli utenti della strada configurandola come guida che può causare lesioni alle persone. Se le lesioni conseguenti alla violazione delle norme sulla circolazione sono fatali alla vittima è prevista la reclusione fino a tre anni e una sanzione pecuniaria fino a undicimila euro. Sono previsti nell’ordinamento dei comportamenti aggravanti speciali: condurre il veicolo sotto l’effetto di alcol o stupefacenti, superare i limiti di velocità ed effettuare sorpassi dove sia vietato porta il massimo di pena a nove anni di reclusione e a 45.000 euro di sanzione pecuniaria. Come sanzione accessoria si ha la sospensione della patente di guida per un periodo superiore a 5 anni.

MILANO 3 GENNAIO 2014

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